Informativa IMU 2026

Gentile Contribuente,

Le ricordiamo che per l’anno 2026 è dovuto il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili soggetti al tributo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SCADENZE PAGAMENTO:

Quando deve pagare l’IMU? Il versamento è previsto in due rate:

  • ACCONTO: 16 Giugno 2026
  • SALDO: 16 Dicembre 2026

Se preferisce, può effettuare il pagamento anche in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2026.

MODALITA’ DI VERSAMENTO:

Come si paga? Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo corrispondente alla tipologia di immobile.

Di seguito trova i principali codici utili per il pagamento dell’imposta:

Abitazione principale e pertinenze (solo categorie di lusso A/1, A/8 e A/9):

  • 3912 – IMU abitazione principale (H118 per il Comune di Quartu Sant’Elena)

Aree fabbricabili:

  • 3916 – IMU aree fabbricabili (H118 per il Comune di Quartu Sant’Elena)

Altri fabbricati (seconde case, negozi, ecc.):

  • 3918 – IMU altri fabbricati (H118 per il Comune di Quartu Sant’Elena)

IMMOBILI DI CATEGORIA D (capannoni, opifici, ecc.)

  • 3925 – IMU immobili categoria D (quota Stato)(H118)

ALIQUOTE:

Si precisa che, per l’anno d’imposta 2026, con deliberazione CC n. 115 del 16/12/2025, sono state confermate le aliquote dell’anno 2025, (come dettagliate nell’allegato “A” – ID Prospetto 12761 – pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale MEF) e in particolare:

  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al 6,00 per mille;
  2. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari al 1,00 per mille;
  3. fabbricati costruiti e destinati dall’imprese costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, L. 160/2019): esenti e legge;
  4. terreni agricoli (art. 1, comma 752, L. 160/2019): esenti, in quanto il Comune di Quartu Sant’Elena è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14 Giugno 1993;
  5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, L. 160/2019): aliquota pari al 10,00 per mille;
  6. immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai punti precedenti (art. 1, comma 754, L. 160/2019), comprese le aree fabbricabili: aliquota pari al 10,00 per mille; deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20/12/2024 – Proposta numero 124/2024 7) per le abitazioni locale a canone concordato di cui alla legge 9 Dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota pari al 9,00 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 760, L. 160/2019.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e per le dichiarazioni per agevolazioni è il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

SOGGETTI OBBLIGATI:

Chi deve pagare? Sono tenuti al versamento i titolari di diritti reali di godimento sugli immobili (fabbricati e aree edificabili), con esclusione delle abitazioni principali non di lusso e delle relative pertinenze, salvo i casi previsti dalla legge.

VERSAMENTI ESEGUITI DALL’ESTERO:

Per i versamenti eseguiti dall’estero occorre utilizzare il codice IBAN: IT44O030 6943 9571 0000 0300 025 e il codice BIC/SWIFT: BCITITMMXXX. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro senza centesimi. l’arrotondamento va effettuato per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo. Non si versa l’imposta se l’importo riferito all’intero anno per tutte le fattispecie imponibili è inferiore a €12,00.

AREE FABBRICABILI:

Anche per l’anno 2026, con deliberazione del CC n. 117 del 16/12/2025, sono stati confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini del calcolo dell’IMU, come risultanti dalla Deliberazione del C.C. n. 26 del 08/03/2011 – avente ad oggetto “Valorizzazione delle aree edificabili del P.U.C. ai fini del calcolo I.C.I. per l’anno 2011” – dalla quale risultano i valori venali, distinti per Zone Territoriali Omogenee individuate dal vigente P.U.C. 2).

La determinazione dei valori di riferimento non ha natura imperativa, e pertanto, in presenza di perizia di stima ovvero di atto ideoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, l’approvazione dei valori di riferimento non impedisce al Comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta.

ATTENZIONE!

La invitiamo a verificare con cura eventuali variazioni intervenute, come acquisti, vendite, cambi di destinazione d’uso o altre situazioni che possano incidere sull’importo dovuto.

INNOVAQUARTU s.r.l. effettuerà le verifiche sui versamenti eseguiti e, in caso di omesso o parziale pagamento, procederà con le attività di accertamento previste dalla normativa vigente.